Fondazioni bancarie: per l’utilizzo del credito d’imposta il codice tributo è ‘7039’

Con Risoluzione n. 26/E del 10 aprile l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della L. n. 197/2022.

Tale articolo riconosce alle suddette fondazioni, un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è quindi istituito il codice tributo “7039”, denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.