Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95
Prot. n. 39039/2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli
investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
1.1 La percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 30 agosto 2024 (di seguito “decreto”), è pari al 100 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma
1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024 (di seguito “provvedimento”), in assenza
di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità
di euro.
1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del
punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento,
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2
Motivazioni
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le
imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, istituite ai
sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente
alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera
c) , del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 445771 del 12
dicembre 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il
contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare
dell’agevolazione.
Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa,
l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto
moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare
complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle
comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari
a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 /
876.806) dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
3
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 agosto 2024;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 febbraio 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente