Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Prot. n. 41036/2025
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi
da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune
di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con
studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio
dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle
imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo
73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como
e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione
d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento, su conforme parere della Banca d’Italia,
Dispone:
1. Per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da
applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e
in base all’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai redditi, diversi da
quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di
Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi
nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso
comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali,
dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede
sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in
franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 31,98 per cento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25-
octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis,
commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio
di ciascun anno.
In particolare, il comma 632, e successive modificazioni, dispone che la
riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2
dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo
scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero
ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca
d’Italia, sono pari per il 2023 a 0,9718 e per il 2024 a 0,9526. La media annuale del
cambio del franco svizzero in euro per il 2024 ha registrato una riduzione dello 0,0192
rispetto alla media annuale del 2023, che corrisponde a uno scostamento percentuale
medio annuale registrato tra le valute pari a -1,98 per cento. La riduzione del numero
medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un
aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero,
comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.
Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia
pervenuto con nota n. 242100 del 4 febbraio 2025, viene determinata nel 31,98 per
cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del
TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte
nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro
autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi
d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed
enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale,
nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di
Campione d’Italia.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73,
comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno
o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, articolo 1.
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’articolo 4 della
citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle
società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in
vigore.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), articolo 1,
commi 631, 632 e 633.
Decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria).
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge di
bilancio 2020).
Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
***
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 febbraio 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente