Provvedimento Agenzia Entrate del 17.03.2025 (131076/2025)

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF


Prot. n. 131076/2025

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative
istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il
periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche

1.1. È approvato il modello “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni,

allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche

nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:

a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i

quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;

– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture

contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il

monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il

quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro

AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla

compilazione del modello “REDDITI 2025-PF” per i soggetti non residenti;

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– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,

contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine,

il quadro TR;

b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione

degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito

provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui

rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti

che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di

presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito

internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle

dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF

2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50

centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,

di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la

dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il

presente provvedimento.

2.3. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione

trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i servizi telematici

dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste

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Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In

caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione

delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una

normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal

contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il

cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al

contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.

2.4. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica

la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la

busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può

essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere

allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del

delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del

soggetto che riceve la busta.

2.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma

2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del

rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998

trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede di

cui al punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3,

comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2025, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2025;

– entro il 31 ottobre 2025, per le schede ricevute dal 16 luglio 2025 fino al

termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone

Fisiche 2025.

2.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322

del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la

scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

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dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale,

cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica

all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del

cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con

separato provvedimento.

2.8. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione

presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la

stessa costituisce parte integrante.

3. Obblighi di riservatezza

3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322

del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza

delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto stabilito

dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed

integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.

3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,

l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza

espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e

le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.

3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte

effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,

del citato decreto n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere

tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità

diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

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4. Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” è reso disponibile

gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e

stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase

di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3.

4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a

condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi

l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

provvedimento.

4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le

caratteristiche tecniche contenute:

– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto 1.2,

lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;

– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati

nel punto 1.

4.4. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la dichiarazione

va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito

internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della

dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta

in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la

data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici

postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che

compongono il Modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o

cuciture. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni

dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come

prova della presentazione della dichiarazione.

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5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è

individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e

successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

provvedimento.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari assumono la

qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto

il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner

tecnologico Sogei S.p.A. alla quale è affidata la gestione del sistema informativo

dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di

affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione

della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile

del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le

categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte

nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1,

lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

stato disposto che la trasmissione del modello Redditi PF venga effettuata

esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

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6. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi

2025-PF”

6.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli

intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di

dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, fascicoli 1, 2 e 3 da presentare nell’anno 2025 da

parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche approvate con il presente

provvedimento.

7. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

7.1. I dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, espresse nell’apposita scheda, approvata unitamente al modello Redditi

2025-PF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono trasmessi dagli utenti del

servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate con separato

provvedimento.

8. Correzioni alle specifiche tecniche

8.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita

sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione

“REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 da parte

delle persone fisiche. L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024,

n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto,

per l’anno 2025, il rinvio del termine di approvazione del modello di dichiarazione al

17 marzo 2025.

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È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del

predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet

dell’Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative

caratteristiche tecniche.

Contestualmente sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in via

telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, da

utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all’invio nonché

da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari

abilitati alla trasmissione.

Laddove si rendesse necessario apportare degli aggiornamenti al modello o alle

istruzioni delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente

provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

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Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto”;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro
sportivo;

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n.108, recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l’istituzione dell’assegno
unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 2022, n. 34;

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Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina;

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
e sociali;

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023 recante il
beneficio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate;

Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante le misura di attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante misure di attuazione del
primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure
in tema di imposte sui redditi;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: razionalizzazione e semplificazione
delle norme in materia di adempimenti tributari;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale
e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024 recante il
beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,
ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno
2024;

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Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante disposizioni integrative e
correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e
semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
normativi ed interventi di carattere economico;

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: recante disposizioni di Revisione
del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES);

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2025, con le relative
istruzioni, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

firmato digitalmente