Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
Prot. n. 131076/2025
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative
istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il
periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche
1.1. È approvato il modello “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni,
allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche
nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i
quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il
monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il
quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro
AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla
compilazione del modello “REDDITI 2025-PF” per i soggetti non residenti;
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– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine,
il quadro TR;
b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito
provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui
rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti
che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle
dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF
2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il
presente provvedimento.
2.3. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste
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Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In
caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione
delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una
normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal
contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il
cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al
contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.4. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica
la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la
busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può
essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere
allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del
delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del
soggetto che riceve la busta.
2.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma
2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del
rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede di
cui al punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3,
comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:
– entro il 31 luglio 2025, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2025;
– entro il 31 ottobre 2025, per le schede ricevute dal 16 luglio 2025 fino al
termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone
Fisiche 2025.
2.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322
del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la
scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
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dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale,
cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con
separato provvedimento.
2.8. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la
stessa costituisce parte integrante.
3. Obblighi di riservatezza
3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322
del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza
delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto stabilito
dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed
integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.
3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,
l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza
espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e
le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.
3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte
effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
del citato decreto n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere
tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità
diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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4. Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” è reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e
stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase
di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3.
4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a
condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente
provvedimento.
4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute:
– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto 1.2,
lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;
– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati
nel punto 1.
4.4. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la dichiarazione
va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della
dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta
in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la
data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici
postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che
compongono il Modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o
cuciture. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni
dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come
prova della presentazione della dichiarazione.
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5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è
individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari assumono la
qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto
il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A. alla quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di
affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione
della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile
del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le
categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte
nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1,
lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto
del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato disposto che la trasmissione del modello Redditi PF venga effettuata
esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
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6. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi
2025-PF”
6.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di
dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, fascicoli 1, 2 e 3 da presentare nell’anno 2025 da
parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche approvate con il presente
provvedimento.
7. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
7.1. I dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF, espresse nell’apposita scheda, approvata unitamente al modello Redditi
2025-PF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono trasmessi dagli utenti del
servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate con separato
provvedimento.
8. Correzioni alle specifiche tecniche
8.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita
sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione
“REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 da parte
delle persone fisiche. L’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024,
n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto,
per l’anno 2025, il rinvio del termine di approvazione del modello di dichiarazione al
17 marzo 2025.
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È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del
predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative
caratteristiche tecniche.
Contestualmente sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in via
telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, da
utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all’invio nonché
da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari
abilitati alla trasmissione.
Laddove si rendesse necessario apportare degli aggiornamenti al modello o alle
istruzioni delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente
provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
9
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;
Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro
sportivo;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n.108, recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l’istituzione dell’assegno
unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 2022, n. 34;
10
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
e sociali;
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023 recante il
beneficio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate;
Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante le misura di attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;
Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante misure di attuazione del
primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure
in tema di imposte sui redditi;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: razionalizzazione e semplificazione
delle norme in materia di adempimenti tributari;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale
e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024 recante il
beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,
ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno
2024;
11
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante disposizioni integrative e
correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e
semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
normativi ed interventi di carattere economico;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: recante disposizioni di Revisione
del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES);
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2025, con le relative
istruzioni, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 17 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente