Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (152840/2025)

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio “Consultazione registro partite catastali”


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Prot. n. 152840/2025

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la
consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio “Consultazione
registro partite catastali”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

DISPONE


1. Attivazione del servizio “Consultazione registro partite catastali”

1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito,

il servizio “Consultazione registro partite catastali” per la consultazione on line

dei registri o schedari di partita le cui immagini sono state acquisite in formato

digitale.

2. Modalità di consultazione

2.1. I registri o schedari delle partite catastali, la cui immagine è acquisita in

formato digitale, sono consultabili da chiunque mediante accesso all’area

riservata, previa autenticazione con credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi

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previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

2.2. Per l’erogazione delle consultazioni rilasciate tramite il servizio di cui al punto

1.1 non sono dovute tasse per i servizi catastali di cui alla “Tabella delle tasse

per i servizi ipotecari e catastali” allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990,

come sostituita dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

2.3. Restano ferme le restanti modalità di consultazione dei registri o schedari delle

partite catastali, ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento sulla conservazione

del nuovo catasto dei terreni approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n.

2153, e all’articolo 13 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, disciplinate dal

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24383 del 26

gennaio 2021, per cui sono dovuti i tributi indicati nella “Tabella delle tasse per

i servizi ipotecari e catastali” allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990,

come sostituita dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

2.4. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa

disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.

3. Trattamento dei dati personali

3.1. Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito

il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett.

e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche, “Regolamento”). La

base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par.

3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche,

“Codice”) – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al

presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 45 del regio decreto n.

2153 del 1938, e all’articolo 13 della legge n. 679 del 1969.

3.2. I dati personali sono trattati per consentire l’espletamento delle procedure

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telematiche di consultazione della banca dati catastale, tenuta dall’Agenzia delle

entrate, e dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico di cui alla normativa

richiamata nel punto 3.1.

3.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale

è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per

questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento.

3.4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla richiesta di

consultazione dei registri o schedari delle partite catastali, riguardano i soggetti

che effettuano la consultazione della banca dati catastale e i soggetti titolari di

diritti reali sugli immobili riconducibili alla partita catastale consultata.

3.5. I dati personali comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso la richiesta di

consultazione dei registri o schedari delle partite catastali rappresentano il

complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed

esecuzione degli adempimenti in materia di consultazione della banca dati

catastale e verranno trattati dalla stessa esclusivamente ai fini degli

adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e

degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f),

del Regolamento), i dati personali sono trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento

dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

Regolamento stesso.

3.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per

il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali connesse

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alla consultazione della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.

3.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata

eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35

del Regolamento.

Motivazioni


Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Consultazione registro

partite catastali” da utilizzare per effettuare la consultazione on line dei registri o schedari

delle partite catastali. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet

dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile mediante le credenziali SPID, CIE o CNS o, nei casi

previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la

documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di

consultazione dei dati catastali, grazie alla disponibilità on line dei registri o schedari delle

partite catastali, la cui immagine sia stata acquisita in formato digitale.

Il servizio guida l’utente nella compilazione della richiesta di consultazione dei registri o

schedari delle partite catastali: la finalità è quella di facilitare e velocizzare la consultazione

delle informazioni censuarie storiche presenti nelle banche dati catastali, senza la necessità di

recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio arricchisce la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti, in

attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di quanto previsto

dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di facilitare la

consultazione della banca dati catastale da parte dei professionisti tecnici e dei cittadini,

attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

Il nuovo servizio “Consultazione registro partite catastali”, erogato telematicamente e in

regime di gratuità, si affianca all’attuale modalità di consultazione dei registri o schedari

delle partite catastali disponibile presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle

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entrate, di cui al punto 2.3, per la quale sono dovuti i tributi previsti dalla “Tabella delle tasse

per i servizi ipotecari e catastali” allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, come

sostituita dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Riferimenti normativi


Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.

64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001 (“Disposizioni recanti le modalità di avvio delle
agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300
”)

Normativa di riferimento:


Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre

1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio

decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione

per la conservazione del catasto terreni” (XIV);

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Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1954, n. 869, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi

percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato;

Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della

“Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13

dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;

Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente semplificazione delle procedure catastali

(in particolare, art. 13 “Rilascio delle certificazioni catastali”);

Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione

dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la

semplificazione delle procedure catastali;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente

perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in particolare, art. 3-

bis “Uso della telematica”);

Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante

norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle

conservatorie dei registri immobiliari”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione

dei dati personali;

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Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, articolo 1, comma 374;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione

digitale;

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante “Interventi urgenti per i settori

dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (in particolare, art. 1

“Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto” che

consente l’accesso ai servizi di consultazione telematica catastale a chiunque, anche su

base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle entrate, come modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo

18 settembre 2024, n. 139);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2006, n. 243, recante disposizioni

concernenti le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di

accertamento;

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24383 del 26

gennaio 2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, recante disposizioni concernenti

le modalità di consultazione delle banche dati catastali;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (in particolare, art. 22

“Rafforzamento dei servizi digitali”);

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Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la

razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni,

dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente