Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Prot. n. 153474/2025
Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-
legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta
per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche
Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle
modalità di trasmissione telematica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle
Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.
60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative
istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-
legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,
n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo
sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95, con le relative istruzioni.
1.2 Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-
legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici che intendono beneficiare del
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contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del
2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di
quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,
istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31
dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8
maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva,
della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento)
per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
1.4 La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-
legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza
dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15
novembre 2025 degli investimenti effettuati.
1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa
2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-legge la
Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con
modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto
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incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica
della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato
“ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui
al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché
ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce
tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di
accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati
presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,
indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha
sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i
codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.
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4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa
4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge la
Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025
esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi
di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione
telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il
software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del
termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio
telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta
comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente
trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo
periodo del comma 14-novies.
4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è
scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1
possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro
C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate
incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
4.5 Si applica il paragrafo 3.2.
4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:
a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;
b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto
a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.
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5 Utilizzo del credito d’imposta
5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per
l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge, il
credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 14-
decies e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di
presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai
richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli
investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti
mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della
certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il
beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’8 maggio 2024
(o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal
1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve essere attestato che dette
spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere
indicate nel Quadro E, devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di
posta indicato nel periodo precedente.
5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione
integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura
spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge sia superiore a euro
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150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge
non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli
investimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la
soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello.
L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta
qualora non sussistano motivi ostativi.
5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello
F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate;
c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
6 Controlli antimafia
6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla
verifica antimafia.
6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete,
deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione
integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per
le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali
l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre
a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non
indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario
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un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è
tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione
integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta
è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo
periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della
Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla
revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto
indebitamente utilizzato.
6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla Certificazione
nel caso previsto nel paragrafo 5.3.
7 Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata
nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge, il quale prevede, al primo periodo, che
i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una
Comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio
2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma
prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti
interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di
Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite
le modalità di trasmissione telematica.
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7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione
integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es. rappresentante
legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la
Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni
straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025;
– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
– i dati contabili relativi al credito d’imposta;
– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e
relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della
Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli
importi non spettanti.
7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
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un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.
7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione
integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge, ha previsto che le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nelle ZLS.
Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
In base all’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-legge, gli operatori
economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, comunicano all’Agenzia delle entrate
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di
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sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, secondo
periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì,
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, terzo periodo, del decreto-legge, con il presente
provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione
del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la
fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni, e sono
definite le relative modalità di trasmissione telematica. I citati modelli di Comunicazione e di
Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
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Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n 95;
Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto
2024;
Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente