Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate
Prot. n. 153492/2025
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale,
ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia
delle entrate
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1 Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 Per il versamento della tassa automobilistica erariale di cui al Testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e
all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché dei relativi interessi
e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle
entrate, è utilizzato il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE).
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1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da
utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per
la compilazione dei modelli di pagamento.
1.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate di cui al punto 1.1 sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello
di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.
Motivazioni
L’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il sistema del
versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,
alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.
La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento
unitario possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto
ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento
unitario, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, dovuta a seguito dell’atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate.
Il medesimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, che
i termini e le modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono
definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce
maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli
adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento
di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24,
nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in
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relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate.
Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente
provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di
pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,
62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), 73, comma 4);
− Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
− Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2001;
− Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 16 e 18, comma 1).
Disciplina giuridica di riferimento
− Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
− decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53 (articolo 5), concernente modifiche alla disciplina
della tassa automobilistica;
− decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I, recante disposizioni
in materia di versamento unitario e compensazione;
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− decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2025, recante
disposizioni di estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento
della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento
emesso dall’Agenzia delle entrate.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente