Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153492/2025)

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale, ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate


Prot. n. 153492/2025


Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale,

ai relativi interessi e sanzioni, a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia

delle entrate

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

dispone

1 Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”

1.1 Per il versamento della tassa automobilistica erariale di cui al Testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e

all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché dei relativi interessi

e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle

entrate, è utilizzato il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi

identificativi” (F24 ELIDE).

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1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da

utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per

la compilazione dei modelli di pagamento.

1.3 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle

entrate di cui al punto 1.1 sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello

di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.

Motivazioni

L’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il sistema del

versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,

alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.

La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento

unitario possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto

ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle

Finanze del 13 febbraio 2025 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento

unitario, alla tassa automobilistica erariale, di cui al Testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all’articolo 5 del decreto-legge

30 dicembre 1982, n. 953, dovuta a seguito dell’atto di accertamento emesso

dall’Agenzia delle entrate.

Il medesimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, che

i termini e le modalità operative per l’attuazione della richiamata disposizione sono

definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce

maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli

adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento

di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24,

nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in

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relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso

dall’Agenzia delle entrate.

Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente

provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di

pagamento e con i codici indicati negli atti stessi.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,

62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), 73, comma 4);

− Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

− Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le

modalità di avvio delle agenzie fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9

del 12 gennaio 2001;

− Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 16 e 18, comma 1).

Disciplina giuridica di riferimento

− Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

− decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1983, n. 53 (articolo 5), concernente modifiche alla disciplina

della tassa automobilistica;

− decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I, recante disposizioni

in materia di versamento unitario e compensazione;

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− decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2025, recante

disposizioni di estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento

della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento

emesso dall’Agenzia delle entrate.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente