Provvedimento Agenzia Entrate del 28.03.2025 (155649/2025)

Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati


Prot.n. 155649/2025


Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero
di franchigia di cui all’articolo 70-
unvicies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime

transfrontaliero di franchigia

1.1 È approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime

transfrontaliero di franchigia di cui all’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Comunicazione”), con le

relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime

transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea

che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre

civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

1.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa

relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le

operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli

altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di

esenzione.

1.3 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello, alle istruzioni e alle

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specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità del modello

2.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità e termini per la presentazione telematica

3.1 La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro

l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via

telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui

all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei

requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente

provvedimento.

3.2 La Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel

trimestre di riferimento.

3.3 In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari

annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, con le modalità

di cui al punto 3.1, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data

in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate

dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

3.4 In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso

di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle

entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è

stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere

temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

3.5 Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione

già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un

trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni

dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo

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periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

3.6 Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la

Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro

100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

3.7 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,

commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che

ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce

prova dell’avvenuta presentazione.

4. Trattamento dei dati

4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli

6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 – è individuata nell’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nella normativa di riferimento indicata in calce

al presente provvedimento.

4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle

entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale

sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria designata per

questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

(UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di

Comunicazione, sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei

dati personali ad esso allegata.

4.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,

paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali.

4.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1,

lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

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maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di Comunicazione venga

effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 70-terdecies, comma 5,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato

dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, approva il modello di

Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative

istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello

deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui

all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel

territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per

comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati

dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

Con lo stesso provvedimento sono individuate la modalità di presentazione e la

reperibilità del modello di Comunicazione.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,

comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

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Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e

disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento

recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui

redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto

1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di

locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei

pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre

1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal

decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei

diritti del contribuente;

Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180: attuazione della direttiva (UE)

2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE

per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE)

2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE

e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente