Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (24728/2025)

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.


Prot. n. 24728/2025


Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni
degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2025.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

dispone

1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025

1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte
dei contribuenti interessati, sono:

– quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il
periodo d’imposta 2024;

– quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023
approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28
febbraio 2024;

– quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.

2

1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con
decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente
punto 1.1.

2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale

2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista
la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

2.2 Atteso quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività
economiche ATECO.

2.3 Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova
classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal
1° gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate
facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

2.4 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche
elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025,
a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.

Motivazioni

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime
di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli
indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,

3

rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
imposta 2025.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e
4-ter del richiamato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
comma 2 del citato articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, individua le
ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere
effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a
seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a
partire dall’annualità di imposta 2025.

Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
revisione».

Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di
aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del
2017.

Al termine delle elaborazioni, atteso anche che il comma 2-bis del citato
articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che l’attività di revisione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della
classificazione delle attività economiche ATECO, possono essere previsti
trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un
altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Al riguardo, atteso che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova
classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e che tale classificazione
verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile
2025, le attività economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è
prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate
facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

4

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024, avente
ad oggetto l’approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2023;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante
“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo
d’imposta 2023”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025
pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in
G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

5

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2025

IL DIRETTORE VICARIO

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente