Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Prot. n. 25972/2025
Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli
investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo
16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione
telematica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per
gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui
all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle
modalità di trasmissione telematica
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 487, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge), i modelli di comunicazione previsti dal comma
486, primo e secondo periodo, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto
forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito ZES unica),
di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), modificato
dall’articolo 1, comma 485, della legge.
1.2 Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge (di
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seguito Comunicazione), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo
sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, comunicano
l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere
relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga
prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo,
ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione
della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle
decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final,
del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final.
1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31
dicembre 2024;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20
settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati
dal 1° gennaio 2025.
1.4 La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge (di seguito
Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione,
dagli operatori economici che hanno inviato la Comunicazione di cui al punto 1.2 per
attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella
Comunicazione precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti
superiore a quello riportato nella predetta Comunicazione.
1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa
2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito
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internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge, la Comunicazione è inviata
dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche,
direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della
Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato
“ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui
al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché
ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce
tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di
accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati
presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,
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indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha
sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i
codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.
4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa
4.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, la Comunicazione
integrativa è inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità
telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della
Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato
“ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del
termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio
telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta
comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente
trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo
periodo del comma 486.
4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è
scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1
possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro
C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate
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incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
4.5 Si applica il paragrafo 3.2.
4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:
a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;
b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto
a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.
5 Utilizzo del credito d’imposta
5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per
l’anno 2025 di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, come modificato
dall’articolo 1, comma 485, lettera c), della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai
beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 1, comma 488, della legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 488 e,
comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in
carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli
investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti
mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della
certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il
beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all’articolo 1, comma 488, della legge, la certificazione mediante
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve
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essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative
fatture devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicato
nel periodo precedente.
5.4 Ai sensi del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR del 17 maggio 2024, la certificazione deve attestare l’effettivo e integrale
sostenimento delle spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, nonché la
corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell’impresa.
5.5 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione
integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura
spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge sia superiore a euro 150.000, il
credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un
credito spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge non superiore a 150.000
euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES
Unica 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000
euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle
entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano
motivi ostativi.
5.6 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello
F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
6 Controlli antimafia
6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla
verifica antimafia.
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6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete,
deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione
integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per
le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali
l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre
a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non
indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario
un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è
tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione
integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta
è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo
periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della
Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla
revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto
indebitamente utilizzato.
6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla Certificazione
nel caso previsto nel paragrafo 5.3.
7 Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata
nell’articolo 1, comma 486, della legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti
beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione
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attestante l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di
sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo, che,
a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici inviano all’Agenzia delle
entrate una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine
del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata ai sensi
del predetto comma, primo periodo. Il comma 487 dello stesso articolo 1 prevede che, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di
Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite
le modalità di trasmissione telematica.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione
integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es. rappresentante
legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la
Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni
straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio 2025;
– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
– i dati contabili relativi al credito d’imposta;
– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e
relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
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rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della
Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli
importi non spettanti.
7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di
cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.
7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione
integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il
2025, di seguito legge), ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo,
dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), prevedendo il contributo sotto forma
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di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate
nella ZES unica.
In base all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge gli operatori economici che
intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del
decreto-legge, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili già
sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo articolo
prevede, al comma 486, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli
operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del comma
486 inviano all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta
realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella
Comunicazione precedentemente presentata.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 487, della legge, con il presente provvedimento sono
approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nella ZES unica” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le
relative modalità di trasmissione telematica. I citati modelli di Comunicazione e di
Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 491 della legge, per tutto quanto non espressamente
previsto dai commi 485 a 490 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
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Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162;
Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio
2024;
Articolo 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 gennaio 2025
IL DIRETTORE VICARIO
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente