Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (25978/2025)

Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.


Prot. n. 25978/2025

Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 –
semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione

1.1. Le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, possono

essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti

d’imposta dell’anno d’imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:

a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per

i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;

b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;

c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24

esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

d) al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti

non superiore a cinque.

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1.2. Le richiamate disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti

maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24,

identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1 al presente provvedimento.

2. Comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e relativi versamenti

2.1. In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta di cui

all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, i soggetti di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e

il periodo di riferimento;

b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la

regione o il comune a cui si riferiscono;

c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento.

2.2. Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti

di cui al punto 1.1 indicano anche:

a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo

di riferimento;

b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di

ravvedimento;

c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione,

specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle

disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in

compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di

debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;

d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le

disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;

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e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un

prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate,

autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

3. Modalità di invio dei dati e del modello F24

3.1. L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati di cui al punto 2 sono effettuati a

decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al presente

provvedimento, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un

intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 322 del 1998. A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del

modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE

RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al presente

provvedimento.

3.2. Il modello F24 inviato con le modalità di cui al punto 3.1 è soggetto alle disposizioni e

alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con

compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In caso di scarto del

modello F24, resta valida la comunicazione dei dati di cui al punto 2.1 e il versamento

delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24

ordinario, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

4. Disposizioni finali

4.1. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente provvedimento:

a) sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella

dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche ai fini del controllo

automatizzato di cui all’articolo 36-bis del decreto Presidente della Repubblica 29

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settembre 1973, n. 600. Restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le

ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le

disposizioni vigenti;

b) sono effettuate entro la scadenza del termine di presentazione della suddetta

dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, relativa all’anno di riferimento, anche

in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

4.2. I sostituti d’imposta che non si avvalgono delle disposizioni di cui al presente

provvedimento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’intero

anno di riferimento. La presentazione della suddetta dichiarazione equivale alla scelta di

non avvalersi delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

4.3. L’annullamento e la sostituzione dei dati comunicati ai sensi del presente provvedimento

possono avvenire nei limiti di quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute

nell’allegato 3 al presente provvedimento.

4.4. Gli eventuali aggiornamenti degli allegati al presente provvedimento saranno pubblicati

esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

adeguata evidenza.

4.5. Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti

d’imposta che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente provvedimento possono

effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 – entro le ordinarie scadenze – e poi

trasmettere i dati di cui all’allegato 4 al presente provvedimento entro il 30 aprile 2025.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3

lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei

dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata

nell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e nella normativa di

riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

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5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Le

categorie di dati personali trattate sono indicate nelle specifiche tecniche allegate al

presente provvedimento.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e)

del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

stato disposto che la trasmissione dei dati di cui al presente provvedimento avvenga

esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Motivazioni

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del

decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata

di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono

utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno

precedente non superiore a cinque.

La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770,

prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati

tramite modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli

eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati

individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Con il medesimo provvedimento sono individuati gli ulteriori elementi informativi da

comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra

disposizione di attuazione.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono definite le modalità di svolgimento

della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere

unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770. A tal fine, è

approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello

F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito

nuovo prospetto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti, recanti disposizioni in materia di
versamenti unitari di imposte e contributi, mediante delega, con eventuale compensazione dei
crediti;

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 31
luglio 1998, recante, tra l’altro, al capo IV, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con
il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto;

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Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in tema di
semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2025

IL DIRETTORE VICARIO

Vincenzo Carbone

firmato digitalmente