Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili
Prot. n. 25987
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla
cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto
alimentato da fonti rinnovabili
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Soggetti tenuti alla trasmissione
1.1 Il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE) trasmette in via telematica
all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025, con le modalità stabilite
dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.
Per ciascun utente percettore, persona fisica o condominio, il citato soggetto comunica:
a) il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare
precedente nell’ambito del servizio di “Scambio sul Posto”, derivanti dalla cessione
dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a
20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio
condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
b) il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare
precedente diversi da quelli riconosciuti per il servizio di “Scambio sul Posto”, derivanti
dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con
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potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o
dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
1.2 I dati di cui al punto 1.1, lettera a), sono trasmessi a partire dal periodo
d’imposta 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire
dal periodo d’imposta 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio. A
partire dal 2025, il GSE comunica i dati di cui al punto 1.1, lettera b).
2. Modalità di trasmissione
2.1 La comunicazione dei dati da parte di GSE avviene mediante un sistema di
trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in
modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di Interscambio Dati (SID)
basato sul colloquio application-to-application tra sistemi informativi. GSE mette a
disposizione un FTP Server da cui l’Agenzia delle entrate prende in carico i flussi di
dati di cui al punto 1.1 e al quale provvede a trasmettere la ricevuta attestante l’esito
dell’elaborazione. I dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati rilasciati
dall’Agenzia delle entrate e intestati al Responsabile dello scambio.
3. Tipologie di invio
3.1 Gli invii possono essere di tipo ordinario, sostitutivo o di annullamento.
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile
inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in
ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli
precedentemente comunicati e accolti.
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa
sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e
acquisita con esito positivo.
3.4 Invio di annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di
una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con
esito positivo. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la
cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della
comunicazione sostituita.
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4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente
provvedimento è il medesimo previsto dall’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio
2025.
4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il
termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro
il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla
segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto
4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente
esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero,
se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte
dell’Agenzia delle entrate.
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione o la
cancellazione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata
entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
4.5 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente
punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell’Agenzia delle entrate.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati trasmessi sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5.2 I dati trasmessi sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo in cui è stata presentata la dichiarazione o nei casi di omessa
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presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla fino al 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente
cancellati, salvo non sussistano ulteriori esigenze di conservazione connesse ad
eventuali contenziosi in atto e nei casi previsti in materia di accertamento delle imposte
sui redditi.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione e
dalla cifratura dei dati trasmessi.
6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è
garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di
tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo
previsto dalla normativa di riferimento.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la
ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate
comunica al GSE l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione.
Il file contenente l’esito della elaborazione è messo a disposizione sul Server FTP del
GSE. Il tracciato dei dati del file ricevuta è descritto nell’allegato 2.
8. Modifiche alle specifiche tecniche
8.1 Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 o 2 saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione.
9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
9.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento
(UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 1 del 16 gennaio 2025.
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Motivazioni
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, così come
modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità
per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già
individuate dallo stesso decreto e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.
Al riguardo l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 gennaio 2025 prevede che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
comunichi all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
a) il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare
precedente nell’ambito del servizio di “Scambio sul Posto”, derivanti dalla cessione
dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a
20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio
condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
b) l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente diversi dal servizio
di “Scambio sul Posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto
alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le
necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai
consumi privati.
Le comunicazioni di cui al suddetto comma 1 punto a) sono effettuate a partire dal
periodo d’imposta 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a
partire dal periodo d’imposta 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un
condominio. Le comunicazioni di cui al comma 1 punto b) sono effettuate a partire dal
periodo d’imposta 2025.
Le comunicazioni di cui al presente provvedimento sono effettuate entro il medesimo
termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui
all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la
protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia
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delle entrate dei dati relativi ai proventi di cui al citato decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia delle entrate può accedere ai dati comunicati dai soggetti obbligati di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio
2025 per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata,
nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma
1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto 31 luglio 1998;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 188 del 14 settembre 2005;
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 gennaio 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2025.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Roma, 31 gennaio 2025
IL DIRETTORE VICARIO
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente